Welfare · 9 ottobre 2026

Buoni pasto 2026: il limite elettronico sale a 10 euro

Dal 2026 il buono pasto in formato elettronico non concorre a formare reddito fino a 10 euro al giorno, contro gli 8 precedenti. Il buono cartaceo resta fermo a 4 euro. A differenza dei fringe benefit, qui è imponibile soltanto la parte eccedente.

Le due soglie

FormatoLimite giornaliero esenteVariazione rispetto al 2025
Buono pasto elettronico10,00 €da 8,00 €
Buono pasto cartaceo4,00 €invariato

Il riferimento è l'articolo 51, comma 2, lettera c, del TUIR, che disciplina le prestazioni sostitutive del servizio di mensa; il nuovo importo per il formato elettronico è stato introdotto dalla legge di bilancio 2026.

Attenzione a una citazione sbagliata che circola. I buoni pasto non sono disciplinati da un inesistente «articolo 51, comma 3-bis». La norma applicabile è la lettera c del comma 2.

Un esempio di calcolo

Un dipendente con 22 giornate di presenza nel mese riceve buoni elettronici. Vediamo tre ipotesi di valore facciale.

Valore del buonoTotale erogatoQuota esenteQuota imponibile
8,00 €176,00176,000,00
10,00 €220,00220,000,00
12,00 €264,00220,0044,00

Parametri: 22 giornate di effettiva presenza, un solo buono al giorno, formato elettronico. Nel terzo caso l'eccedenza di 2 euro al giorno entra nell'imponibile fiscale e contributivo; i restanti 10 euro restano esenti.

È la differenza che vale la pena ricordare: nei fringe benefit il superamento del plafond rende imponibile l'intera erogazione, nei buoni pasto solo la parte che supera il limite giornaliero.

Dove si sbaglia più spesso

  1. Buoni erogati per giornate senza presenza. Il buono spetta in funzione della giornata di lavoro effettiva: ferie, malattia e permessi non la integrano.
  2. Più buoni nello stesso giorno. Il limite è giornaliero, non per buono: due buoni da 10 euro nella stessa giornata non raddoppiano l'esenzione.
  3. Cumulo con il servizio di mensa. Se nella stessa giornata il lavoratore usufruisce della mensa aziendale, il buono aggiuntivo va valutato a parte.
  4. Obblighi di vitto previsti dal CCNL. In ristorazione e turismo il contratto collettivo può prevedere il vitto o la relativa indennità: il buono pasto non lo sostituisce automaticamente e il trattamento va letto sul contratto applicato.

Da verificare prima di decidere su un caso concreto

Restano da controllare sul testo di legge e sulla prassi: il trattamento del buono nella giornata in cui si verifica il cumulo con la mensa; la regola del buono unico nelle giornate con turno spezzato; la qualificazione del pasto consumato in servizio come servizio di mensa; gli importi e gli obblighi di vitto dei CCNL dei settori serviti; l'aliquota dei contributi a carico dell'azienda sulla quota eccedente.

Fonti e data di riferimento. Dati al 9 ottobre 2026. Soglia di 10 euro per il formato elettronico e conferma dei 4 euro per il cartaceo: L. 199/2025 (legge di bilancio 2026); il comma esatto va riscontrato sul testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Disciplina generale: art. 51, comma 2, lettera c, TUIR. Articolo informativo, non parere su un caso individuale.

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