Retribuzione · 9 ottobre 2026

Trasparenza retributiva: la soglia del 5% e che cosa succede quando viene superata

Il decreto legislativo 96/2026 porta nell'ordinamento italiano le regole europee sulla trasparenza delle retribuzioni. Il numero da conoscere è 5 per cento: è il divario retributivo oltre il quale l'azienda deve giustificarlo e, se non riesce, correggerlo.

Il percorso della norma

Il decreto è stato adottato il 7 maggio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2026 ed è in vigore dal 7 giugno 2026. Alcune disposizioni rinviano a decreti attuativi; secondo l'analisi del Consiglio nazionale dei commercialisti il termine è di 180 giorni, quindi intorno al 4 dicembre 2026. Alla data di questo articolo non risultano pubblicati decreti attuativi, ma il dato non è verificato in via definitiva.

Come si misura il divario

Il divario si calcola come differenza fra la retribuzione media dei lavoratori di un genere e quella dell'altro, rapportata alla più alta delle due. Un esempio con due gruppi comparabili:

GruppoRetribuzione media annua
Lavoratori33.000 €
Lavoratrici31.000 €
Divario(33.000 − 31.000) / 33.000 = 6,06%

Il 6,06 per cento supera la soglia del 5 per cento. Da quel momento l'azienda deve essere in grado di spiegare lo scostamento con criteri oggettivi e neutri rispetto al genere. Se non lo giustifica, ha sei mesi per rimuoverlo, in collaborazione con le rappresentanze dei lavoratori.

Il confronto si fa a parità di lavoro. Il divario rilevante non è quello fra tutti i dipendenti dell'azienda, ma fra chi svolge lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore. Definire le categorie comparabili è la parte più delicata del lavoro, e va fatta prima di calcolare qualsiasi percentuale.

Gli obblighi che riguardano tutte le aziende

  1. Informazione prima dell'assunzione. Il candidato ha diritto di conoscere la retribuzione iniziale o la fascia retributiva prevista per la posizione.
  2. Divieto di chiedere la retribuzione precedente. Il datore non può informarsi sulla retribuzione percepita dal candidato nei rapporti passati.
  3. Criteri retributivi accessibili. I criteri usati per determinare retribuzione e progressione devono essere resi disponibili ai lavoratori.

L'obbligo di rapporto periodico sul personale resta legato alla dimensione aziendale: oltre i 50 dipendenti, secondo l'articolo 46 del Codice delle pari opportunità come modificato dalla legge 162/2021.

Le sanzioni

Il Codice delle pari opportunità (D.Lgs. 198/2006, art. 41) prevede per le violazioni in materia un'ammenda da 250 a 1.500 euro. Il profilo più rilevante, però, non è l'importo: è la posizione processuale. In materia di discriminazione retributiva l'onere della prova è ripartito in modo sfavorevole al datore, che deve dimostrare l'esistenza di ragioni oggettive dietro la differenza.

Chi resta fuori

Sono esclusi dal perimetro i rapporti di lavoro domestico e il lavoro intermittente.

Da fare adesso

  1. Definire le categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore, con criteri scritti.
  2. Calcolare il divario per ciascuna categoria e annotare la data del calcolo.
  3. Per le categorie oltre il 5 per cento, mettere per iscritto le ragioni oggettive dello scostamento, oppure pianificarne la rimozione.
  4. Rivedere gli annunci di selezione e la traccia dei colloqui: fascia retributiva indicata, nessuna domanda sulla retribuzione precedente.
  5. Rendere accessibili i criteri di determinazione della retribuzione e della progressione.
Fonti e data di riferimento. Dati al 9 ottobre 2026. D.Lgs. 96/2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2026 (26G00112). Soglia del 5 per cento, termine di sei mesi, esclusioni, obbligo di indicare la fascia retributiva: articoli 9 e 10 del decreto. Ammenda da 250 a 1.500 euro: art. 41 D.Lgs. 198/2006. Soglia dei 50 dipendenti per il rapporto periodico: art. 46 D.Lgs. 198/2006 come modificato dalla L. 162/2021. Il termine dei decreti attuativi è indicato dall'analisi del CNDCEC e non è stato riscontrato sul testo. Articolo informativo, non parere su un caso individuale.

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